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Programma di attività 2026

Il Programma di attività dell’Agenzia Regionale di Sanità per il 2026, con proiezione triennale, si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali attribuite all’Agenzia e ne rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale vengono definiti obiettivi, priorità e ambiti di intervento.

Data pubblicazione: 07 Aprile 2026

Il Programma costituisce l’atto conclusivo del ciclo della programmazione regionale di settore e si colloca all’interno di un processo articolato che vede il coinvolgimento degli organi di governo regionale. In particolare, esso è adottato dal Comitato di indirizzo e controllo dell’Agenzia sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, secondo un percorso che prevede il doppio passaggio Giunta–Consiglio–Giunta. Tali linee di indirizzo definiscono le priorità strategiche e gli ambiti di intervento cui il Programma deve attenersi, assicurando coerenza con gli obiettivi del Servizio sanitario regionale.

In particolare, ai sensi dell’art. 82-bis della citata legge, ARS svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico alla programmazione sanitaria regionale, attraverso:

  1.  l’effettuazione di studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
  2. il contributo alla definizione degli indicatori relativi allo stato di salute della popolazione e ai risultati delle attività del servizio sanitario regionale;
  3. lo sviluppo di strumenti per l’analisi dei bisogni sanitari e per la valutazione economica della domanda e dell’offerta delle prestazioni;
  4. la collaborazione alla realizzazione di strumenti per la promozione della salute e l’educazione sanitaria, con l’obiettivo di migliorare il quadro epidemiologico;
  5. lo svolgimento di analisi e l’individuazione di strumenti per verificare la qualità, l’equità di accesso e l’efficacia delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in relazione al processo di accreditamento delle strutture sanitarie;
  6. l’assicurazione della diffusione delle conoscenze e dei risultati delle attività di analisi e ricerca.

Tali funzioni trovano attuazione nel Programma di attività, che, come previsto dagli artt. 82 decies e 82 undecies, traduce gli indirizzi regionali in linee operative e obiettivi concreti.

La programmazione per il 2026 si colloca in una fase di consolidamento e rafforzamento del ruolo dell’Agenzia quale nodo strategico del sistema informativo e valutativo del Servizio sanitario regionale. In continuità con il ciclo di programmazione precedente, ARS è chiamata a sostenere i processi decisionali regionali mediante la produzione di evidenze scientificamente solide, l’integrazione e valorizzazione delle basi dati disponibili e lo sviluppo di strumenti avanzati per l’analisi e la valutazione delle politiche sanitarie.

In questo contesto, l’azione dell’Agenzia è orientata al rafforzamento delle capacità di lettura integrata dei bisogni di salute della popolazione e delle dinamiche di utilizzo dei servizi, anche attraverso l’impiego di modelli analitici evoluti e strumenti predittivi. Particolare rilievo assume lo sviluppo e il consolidamento di sistemi di indicatori e piattaforme informative a supporto della programmazione, del monitoraggio e della valutazione, nonché il contributo alla digitalizzazione del sistema informativo sanitario e all’interoperabilità delle fonti.

Un ulteriore ambito strategico riguarda il rafforzamento delle attività di disseminazione e trasferimento delle conoscenze, attraverso lo sviluppo di portali informativi, dashboard interattive, attività formative e iniziative di collaborazione con istituzioni, università e stakeholder del sistema sanitario, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e utilizzabili le evidenze prodotte.

Un elemento di innovazione metodologica caratterizza il Programma di attività 2026 rispetto ai precedenti cicli di programmazione. In coerenza con il percorso già avviato nella Relazione di attività, le attività dell’Agenzia sono state riclassificate e organizzate secondo le funzioni definite dall’art. 82-bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il Programma è articolato in riferimento alle lettere a) –f) del medesimo articolo, rendendo esplicito il collegamento tra le attività programmate e i compiti istituzionali dell’Agenzia.

Tale impostazione consente di rafforzare la coerenza tra mandato istituzionale e programmazione operativa, rendendo più trasparente il contributo dell’Agenzia al sistema sanitario regionale e facilitando il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte. L’articolazione del Programma secondo le funzioni previste dalla normativa regionale rappresenta inoltre uno strumento utile per garantire continuità e comparabilità con la Relazione di attività, favorendo una lettura integrata degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti.

In questo senso, il Programma di attività assume anche una funzione rafforzata di accountability nei confronti degli organi di governo regionale, in particolare della Giunta e del Consiglio, rendendo esplicito il contributo dell’Agenzia al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale. La chiara riconduzione delle attività alle funzioni previste dalla legge consente infatti una più agevole verifica del grado di attuazione del mandato istituzionale, migliorando la trasparenza dell’azione amministrativa e la rendicontazione dei risultati.

  1. Effettuazione di studi preparatori per gli atti di programmazione regionale.
  2. Contributi alla definizione degli indicatori relativi allo stato di salute della popolazione e ai risultati delle attività del servizio sanitario regionale.
  3. Sviluppo di strumenti per l’analisi dei bisogni sanitari e per la valutazione economica della domanda e dell’offerta delle prestazioni.
  4. Collaborazione alla realizzazione di strumenti per la promozione della salute e l’educazione sanitaria, con l’obiettivo di migliorare il quadro epidemiologico.
  5. Svolgimento di analisi e l’individuazione di strumenti per verificare la qualità, l’equità di accesso e l’efficacia delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in relazione al processo di accreditamento delle strutture sanitarie.
  6. Diffusione delle conoscenze e dei risultati delle attività di analisi e ricerca.

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